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Regolamento del Coordinamento Precari INRiM
Isitituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)
Sede Legale: Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino, ITALIA
Definizione
lavoratori precari dell’INRiM: tutte le persone prive di un contratto a tempo indeterminato, che ricevono un compenso economico erogato dall’INRiM, operando presso le sedi o per conto dell’INRiM, ad esclusione dei ruoli dirigenziali.
Premessa
Il giorno 29 aprile 2014, i lavoratori precari delle sedi INRiM, sollecitati dalla RSU, hanno costituito un Coordinamento. In quella data l’Assemblea autoconvocata ha votato all’unanimità la ricostituzione del “Coordinamento Precari INRiM” sottoscrivendo il documento finale dell’Assemblea: “DOCUMENTO DELL’ASSEMBLEA AUTOCONVOCATA DEL PERSONALE PRECARIO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRiM)“.
Dopo circa un anno di attività il Coordinamento Precari INRiM ha deciso di darsi alcune regole per agevolare ed esercitare la propria attività con maggiore chiarezza e trasparenza nel rispetto di tutti i lavoratori precari dell’INRiM.
Articolo 1 – Costituzione del Coordinamento
Il Coordinamento dei Precari INRiM (CoorPI), di seguito Coordinamento, è composto da un gruppo di lavoratori precari dell’INRiM su base volontaria.
Articolo 2 – Finalità
Il Coordinamento raccoglie le istanze dei lavoratori precari dell’INRiM, crea e mantiene un corpus di informazioni a disposizione di tutti i precari reperibile attualmente all’indirizzo https://inrimprecari.wordpress.com/, sollecita l’amministrazione e gli organi di governo dell’INRiM quando questi si dimostrano inadempienti nelle questioni riguardanti il personale precario, costituisce e mantiene una rete con gli altri Coordinamenti Nazionali e le OO.SS. . In caso di necessità, organizza azioni informative e mobilitazioni.
Articolo 3 – Composizione del Coordinamento
Il Coordinamento è formato da un numero minimo di 7 componenti. Il Coordinamento è un organismo inclusivo, collegiale e aperto alla partecipazione democratica di tutti i lavoratori precari dell’INRiM. E’ consentita la partecipazione di qualsiasi lavoratore precario nel Coordinamento a condizione che questi abbia un contratto della durata residua di almeno 6 mesi sino ala scadenza.
Articolo 4 – Rappresentanti dei lavoratori precari dell’INRiM
L’Assemblea dei lavoratori precari dell’INRIM elegge i Rappresentanti dei precari. I Rappresentanti devono essere almeno uno per ciascuna struttura della sede legale dell’INRiM (a norma dello statuto INRiM Artt. 13-14) purché ci sia almeno un lavoratore precario in ciascuna di esse. Il Rappresentante ha un mandato che dura 1 anno, non è rieleggibile e a seguito di nuove elezione i rappresentanti uscenti devono affiancare per un periodo di due mesi quelli entranti. In caso di dimissioni presentate di uno dei Rappresentanti, subentra il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere inviate via e-mail alla casella coordinamento.precari@inrim.it e il Coordinamento le comunicherà tempestivamente a tutti i lavoratori precari dell’INRIM.
Articolo 5 – Funzione dei Rappresentanti dei lavoratori precari dell’INRiM
I rappresentanti dei lavoratori precari partecipano agli incontri con gli organi di governo, con la RSU, con i sindacati e con qualsiasi delegazione interessata a comunicare con il coordinamento stesso. Si incaricano, inoltre, di indire le riunioni del Coordinamento e di indicare l’ordine del giorno in funzione delle richieste pervenute dal Coordinamento
Articolo 6 – Votazioni nel Coordinamento e in Assemblea
Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Tutti i lavoratori precari partecipanti all’assemblea, hanno diritto di voto. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e decide su qualsiasi oggetto a maggioranza dei voti espressi. Qualunque azione votata a maggioranza in Assemblea o dal Coordinamento, una volta calendarizzata è portata a termine a meno che non siano caduti i presupposti.
Articolo 7 – Compiti del Coordinamento
Il Coordinamento convoca le assemblee dei lavoratori precari dell’INRiM, raccoglie ed elabora le proposte dell’assemblea, prepara le bozze dei documenti da sottoporre all’attenzione del personale precario e/o degli organi Dirigenti dell’INRiM. Il Coordinamento redige e diffonde (via e-mail e tramite blog) i resoconti delle riunioni dell‘assemblea dei lavoratori precari dell’INRiM e delle principali riunioni con soggetti esterni al Coordinamento; informa inoltre i lavoratori precari dell’INRiM sulle principali novità attinenti la situazione del precariato presso l’INRIM o le sue sedi. Infine, il Coordinamento mantiene i contatti con i soggetti utili alle proprie finalità.
Articolo 8 – Strumenti del Coordinamento
Il Coordinamento è lo strumento fondamentale dell’assemblea dei lavoratori precari. Il Blog (https://inrimprecari.wordpress.com/) e gli account e-mail (coordinamento.precari@.inrim.it), Twitter (https://twitter.com/inrimprecari), facebook (https://www.facebook.com/inrimprecari) e la pagina Google+ (PRECARI@INRiM) costituiscono gli strumenti di informazione e comunicazione relativi alle principali novità sulla situazione del precariato presso l’INRIM o le sue sedi. Il Coordinamento ha inoltre a disposizione un GoogleGroups per le discussioni interne e una chat per le comunicazioni rapide. Le istanze presentate nelle riunioni possono essere votate dai membri del Coordinamento entro 24h dalla pubblicazione del verbale della riunione tramite l’apposito strumento di voto.
Articolo 9 – Modifiche del regolamento e incompletezza
Le modifiche del regolamento saranno deliberate in Coordinamento e votate a maggioranza. Per quanto non previsto nel presente regolamento l’assemblea riunita potrà deliberare a maggioranza nel rispetto delle norme vigenti.
Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori precari dell’INRiM
Articolo 1 – Commissione elettorale
I Rappresentanti dei lavoratori precari INRiM sono eletti in assemblea. La Commissione Elettorale è costituita da due volontari che l’assemblea individua fra i partecipanti. Non possono fare parte della Commissione i candidati alle elezioni dei Rappresentanti.
Articolo 2 – Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti lavoratori precari dell’INRiM.
Articolo 3 – Candidature
Possono candidarsi alla carica di Rappresentante tutti i lavoratori precari dell’INRiM. I candidati eletti diventano automaticamente componenti del Coordinamento. Le candidature devono pervenire entro l’inizio dell’assemblea convocata comunicandole alla Commissione Elettorale.
Articolo 4 – Votazioni
Le votazioni si svolgono durante l’assemblea per alzata di mano. Ogni elettore può esprimere 2 preferenze. Risultano eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. A parità di voti, l’assemblea procede ad un voto per il ballottaggio. Il conteggio dei voti è effettuato dalla Commsione Elettorale. I risultati delle votazioni sono resi pubblici a tutti i lavoratori precari dell’INRiM via e-mail, tramite l’invio del verbale dell’assemblea.
Articolo 5 – Modifiche delle procedure di elezione dei Rappresentanti
Le modifiche delle procedure di elezione saranno deliberate dall’Assemblea. A seguito delle modifiche si procederà ad una nuova elezione dei rappresentanti. Per quanto non previsto nel presente regolamento l’assemblea riunita potrà deliberare a maggioranza nel rispetto delle norme vigenti.
5 marzo 2015 alle 11:16
quindi voi considerate anche i dottorandi con borsa INRIM , e non quelli con borsa Politecnico o università?
1 ottobre 2015 alle 9:44
No, consideriamo chi riceve un compenso direttamente dall’INRiM. In parole povere: se il bonifico della mensilità contiene la dicitura “Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica”. Questo non è applicabile per i dottorandi con borsa INRiM, perché comunque è versata direttamente dal Politecnico. (A.C.)